Comunicato
Applicazione della norma sulla decadenza dalle provvidenze
Attuazione
dell’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006)
Parere del Consiglio di Stato n. 1913/2006
La norma indicata in oggetto stabilisce che: “Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta”.
Il Consiglio di Stato, interpellato dall’Amministrazione circa l’applicabilità della disposizione ai procedimenti di concessione dei contributi già in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, con parere
n. 1913/2006 reso in data 7 giugno 2006, si è espresso nel senso che, se la disciplina previgente non prevedeva alcuna decadenza, il termine perentorio decorre dalla data di entrata in vigore della norma che lo ha introdotto.
L’articolo 30, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006, precisa al riguardo che: “Il termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti”.
In conseguenza di tali disposizioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorda a tutte le imprese interessate che il termine ultimo per completare la documentazione ancora mancante per le domande di contributi pervenute prima dell’entrata in vigore della legge n. 266/2005 scade alla data del 31 dicembre 2006. Se la richiesta di documentazione integrativa è pervenuta all’impresa successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005, invece, il termine annuale decorre dalla data della richiesta.
Decorsi tali termini, le imprese decadono dal diritto alla percezione dei contributi.
Roma, 13 ottobre 2006