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Dipartimento per l'informazione e l'editoria

   

Contributi all'editoria anno 2004

Fondo per i giornalisti

Gli interventi di sostegno sono stati disposti dall’articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n.62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche della legge 5 agosto 1981, n.416”,  prevede l’istituzione di un Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti finalizzato all’effettuazione “di interventi di sostegno a favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza”  ed abbiano almeno maturato, “al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale  di servizio di almeno cinque anni”.
Gli interventi di sostegno in esame sono concessi per il finanziamento di tre categorie di progetti:

  • a) progetti individuali  di giornalisti che intendano riqualificare  la propria preparazione professionale per indirizzarsi all’attività informativa  nel settore  dei nuovi mass-media;
  • b) progetti concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l’esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n.416.
  • c) progetti concordati  dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all’esterno anche al di fuori del settore dell’informazione dei giornalisti dipendenti. (nessuna richiesta)

Il regolamento di attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n.20, all’articolo 2 individua, come condizioni generali degli interventi di sostegno:

  1. l’esistenza dello stato di crisi occupazionale per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi economica delle imprese interessate ai sensi degli articoli  35 e 36 della legge n. 416 del 1981;
  2. l’impegno, risultante dai progetti presentati, dei giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici a presentare al momento dell’approvazione del progetto le proprie dimissioni dal rapporto del lavoro in atto;
  3. la sussistenza, per i giornalisti professionisti interessati agli interventi di sostegno, dell’anzianità aziendale di almeno cinque anni, al momento delle dimissioni esecutive  certificata da dichiarazione conforme  dell’impresa.

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