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1 - Contributi alle emittenti radiofoniche che trasmettono in lingua tedesca (art.3, comma 2-ter, legge 7 agosto 1990, n. 250)
2 - Contributi alle emittenti radiofoniche pari al 60% degli abbonamenti con le agenzie di stampa e informazione (art. 11 legge 25 febbraio 1987, n. 67 e art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 250)
3 - Riconoscimento delle riduzioni tariffarie a favore delle imprese radiofoniche (art. 11 legge 25 febbraio 1987, n. 67 e art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 250)
4 - contributi alle emittenti radiofoniche organi di partititi politici (art. 4 l. 7.08.1990, n. 250)
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