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Dipartimento per l'informazione e l'editoria

   

Legge del 7 marzo 2001, n. 62
Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 67.

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Capo II
Interventi per lo sviluppo del settore editoriale

Art. 4
Tipologie di interventi nel settore editoriale

1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui all'articolo 8.

Art. 5
Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese
del settore editoriale

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.

2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'articolo 6, o valutativa, ai sensi dell'articolo 7.

4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.

5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.

6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.

7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.

10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.

12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefìci, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto (3/b).

14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.

15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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