Legge del 7 marzo 2001, n. 62
Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e
modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 67.
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Capo II
Interventi per lo sviluppo del
settore editoriale
Art. 4
Tipologie di interventi nel settore editoriale
1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le
agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7,
nonché il credito di imposta di cui all'articolo 8.
Art. 5
Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese
del settore editoriale
1. È istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale, di seguito denominato
«Fondo». Il Fondo è finalizzato alla
concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti
della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti
autorizzati all'attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale
fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento
trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme
comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme
disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al
citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della
corresponsione dei contributi in conto interessi per le
concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica,
ai sensi dell'articolo 6, o valutativa, ai sensi dell'articolo
7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica
degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e
potenziamento della rete informatica, anche in connessione
all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei
satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione
professionale. I progetti sono presentati dalle imprese
partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e
commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con
il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto
canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli
articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei
contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se
effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in
conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle
imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato
non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5
per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza
per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di
prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota
non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al
Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre
imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai
progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per
le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di
poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente
articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è
ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella
prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo
comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese
previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non
superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al
finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è
elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'articolo 6
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche
alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui
all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria
aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento
degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo,
calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche
alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente
concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere
dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la
spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3
miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo
anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo
le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1
a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate
disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare
disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o
di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei
requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la
documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti
ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione
ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo
7, il procedimento di decadenza dai benefìci, le
modalità di verifica finale della corrispondenza degli
investimenti effettuati al progetto, della loro congruità
economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi
alle finalità del progetto (3/b).
14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei
contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge
provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque
titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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