Legge del 7 marzo 2001, n. 62
Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5
agosto 1981, n. 416.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 67.
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Capo II
Interventi per lo sviluppo del settore editoriale
[...]
Art. 6
Procedura automatica
1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si
provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti
che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
- finanziamento complessivo
non superiore ad un miliardo di lire;
- realizzazione del progetto entro due
anni dall'ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese
sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della
domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono
comunicati l'ammontare delle risorse disponibili per la
concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione
delle domande (3/c).
3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla
base della sola verifica della completezza e regolarità
delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo
l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate
nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La
concessione del contributo è integrale fino a concorrenza
delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di
insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare
integralmente le domande, la disponibilità residua
è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta
ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente
il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime
domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo, è dichiarata la
decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è
tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già
percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi
all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla
realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi
delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti,
macchinari o attrezzature acquistati, nonché la perizia
giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo
professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli
investimenti alla finalità del progetto, nonché la
congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato
in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Tenuto
conto della tipologia dell'intervento e su richiesta
dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del
contributo in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al
momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di
interessi.