Legge del 7 marzo 2001, n. 62
Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5
agosto 1981, n. 416.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 67.
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Capo II
Interventi per lo sviluppo del settore editoriale
[...]
Art. 7
Procedura valutativa
1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si
provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti
o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente
le seguenti caratteristiche:
- finanziamento, eccedente l'importo di cui all'articolo
6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione
preventiva dell'istituto finanziatore; il finanziamento
può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non
superiore a lire 30 miliardi;
- realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione
ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese
sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della
domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di
presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse
disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e
dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la
valutazione ai fini della concessione del contributo (4).
3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono
alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso,
alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli
obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e
finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare
riferimento alla congruità delle spese previste, alla
redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi
di sviluppo aziendale.
4. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo
è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 5, comma 13. La composizione
del Comitato è effettuata in modo da assicurare la
presenza delle amministrazioni statali interessate, degli
editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei
distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il
funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore
del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma
è soppresso il Comitato di cui all'articolo 32 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni (4/a).
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato
in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla
prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo
non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui
erogazione è subordinata alla verifica della
corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo
sulla base della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della
tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può
essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica
soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle
scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita
l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso
fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo,
sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di
importo non inferiore alla somma da erogare.