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Legge del 7 marzo 2001, n. 62
Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5
agosto 1981, n. 416.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 67.
[...]
Capo II
Interventi per lo sviluppo del settore editoriale
[...]
Art.8
Credito di imposta
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che
effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al
comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato,
è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per
cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta
in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei
quattro periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito
di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
- a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili,
destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti
editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici,
libri e simili, nonché prodotti editoriali
multimediali;
- b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva
riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
- l'acquisto, l'installazione,
il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature
tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa,
confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie
strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza
delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di
trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di
trasmissione e ricezione digitale;
- la realizzazione o l'acquisizione di sistemi
composti da una o più unità di lavoro gestite da
apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi,
la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico,
destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni
legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio,
manipolazione, controllo, misura e trasporto;
- la realizzazione o l'acquisizione
di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro
composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico;
- la realizzazione o l'acquisizione di unità
elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati
destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla
produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle
operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo
dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale,
organizzativo e commerciale;
- la realizzazione o l'acquisizione di programmi
per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai
numeri 2), 3) e 4);
- l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali
all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei
programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del
reddito imponibile, può essere fatto valere anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non
limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo
spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al
quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sono determinate le modalità di
attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure
di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare
l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli
investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche cause di
revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione
delle sanzioni (4/b).
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Attività
Modulistica
Dossier
- Nomi, indirizzi, incarichi e struttura del governo Monti (in aggiornamento)
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