DECRETO 7 febbraio 2003
Monitoraggio dei crediti d'imposta, da adottare ai sensi
dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. (GU n. 35
del 12-2-2003)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, che prevede l'integrale conferma dei crediti d'imposta
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonche' la
possibilita' della loro fruizione entro i limiti degli oneri
finanziari previsti in relazione alle relative disposizioni;
Visto il comma 2 del citato art. 5, con il quale e' previsto
che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite, per ciascun
creditod'imposta, la data di decorrenza delle disposizioni
previste dal comma 1, nonche' le modalita' di controllo dei
relativi flussi;
Visto l'art. 13, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con il quale e' previsto un credito
d'imposta a favore delle persone fisiche che intraprendono
un'attivita' artistica o professionaleo vvero d'impresa, per
l'acquisto di specifica apparecchiatura informatica;
Visto l'art. 14, comma 8, della stessa legge n. 388 del 2000,
con il quale e' previsto un credito d'imposta, a favore di talune
persone fisiche che esercitano attivita' per le quali risultano
applicabili gli studi di settore, per l'acquisto di specifica
apparecchiatura informatica;
Visto l'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, con il quale e'
riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese
produttrici di prodotti editoriali, per la realizzazione di
taluni investimenti;
Visto il regolamento recante la disciplina
del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di
prodotti editoriali, adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002,n. 143,
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli
23,57 e 62 relativi all'istituzione e all'attribuzione delle
competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e
dell'Agenzia delle entrate;
Ritenuto di dare attuazione al citato comma 2 dell'art. 5 del
decreto-legge n. 138 del 2002, relativamente ai suddetti crediti
d'imposta previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del
2000e dall'art. 8 della legge n. 62 del 2001;
Decreta
Art. 1.
1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il
riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 13,
comma 5, e all'art.14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' di euro3.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.
2. Al fine di fruire dei crediti d'imposta di cui al comma 1, i
soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al
centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate
successivamente all'acquisto delle apparecchiature informatiche
di cui ai punti 3.6dei provvedimenti del 14 marzo 2001 del
direttore della stessa Agenzia, concernenti il regime fiscale
agevolato, rispettivamente,per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attivita'
marginali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22marzo
2001.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le
modalita' previste dall'art. 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies,
della legge 23dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo,
dal decreto-legge24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge22 novembre 2002, n. 265.
4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, per
fruire del credito d'imposta di cui al comma 2, puo' essere
presentata una nuova istanza negli anni successivi; non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-ter, della
citata legge n.388 del 2000, in merito alla precedenza delle
istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per
esaurimento dei fondi.
Art. 2.
1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il
riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 8 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, e' di euro 28.405.129 per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Al fine di fruire del credito di cui al comma 1, i soggetti
interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, prima
dell'effettuazione dell'investimento che da' diritto al medesimo
credito, fatto salvo quanto disposto all'art. 3, comma 3, quarto
periodo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le
modalita' previste dall'art. 8, commi 1-bis, 1-ter, e 1-sexies,
della legge 23dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo,
dal decreto-legge24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge22 novembre 2002, n. 265.
4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati,
puo'essere inoltrata negli anni successivi una nuova istanza
prima dell'effettuazione dell'investimento; non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-ter, della citata legge
n.388 del 2000, in merito alla precedenza delle istanze
presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei
fondi.
Art. 3.
1. L'Agenzia dell'entrate istituisce nuovi codici tributo per i
crediti d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 i cui presupposti si
realizzano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e comunica al Dipartimento per le politiche
fiscali e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i
dati mensili concernenti l'ammontare dei relativi crediti
d'imposta, compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il ventesimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento.
2. Con decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per
le politiche fiscali, del capo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e del direttore dell'Agenzia delle entrate,
e' comunicato l'avvenuto definitivo esaurimento delle risorse
finanziarie previste per la fruizione dei crediti d'impresa di
cui agli articoli 1 e 2.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano
con riferimento ai crediti i cui presupposti si realizzano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La concessione di tali crediti e' comunque sospesa per sessanta
giorni a decorrere dalla medesima data. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia sono stabiliti i dati da indicare nelle
istanze di cui agli articoli1, comma 2, e 2, comma 2, nonche' le
specifiche tecniche per la trasmissione. In sede di prima
applicazione, l'istanza prevista dall'art. 2, comma 2, e'
presentata anche per gli investimenti effettuati nel periodo di
sospensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti