DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
6 giugno 2002, n.143
Regolamento recante la disciplina del credito di imposta
in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
Pubblicato sulla GU n. 169 del
20-7-2002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5
agosto 1981, n. 416" ed in particolare l'articolo 8, ai sensi del
quale le imprese produttrici di prodotti editoriali che
effettuano entro il 31 dicembre 2004 investimenti nei beni
strumentali di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 possono
usufruire di un credito d'imposta pari al 3 per cento dei costi
sostenuti;
Visto il comma 4 del citato articolo 8 della citata legge 7
marzo 2001, n. 62, che stabilisce che con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2001, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
determinate le modalita' di attuazione del credito d'imposta e
sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo
rivolte a verificare l'attendibilita' e la trasparenza dei
programmi degli investimenti, nonche' specifiche cause di revoca
totale o parziale dei benefici e di applicazione delle
sanzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di
riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli
articoli 2, 23 e 55;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20
maggio 2002; Sentito il Ministro per le attivita' produttive;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
Modalita' di utilizzo del credito d'imposta
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che, entro
il 31 dicembre 2004, effettuano investimenti previsti
dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, e' riconosciuto un
credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del
3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono
effettuati nonche', nella medesima misura, per i quattro periodi
successivi.
2. L'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli
investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta di cui
al comma 1 maturato sono indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti
sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi
successivi.
3. Il credito d'imposta non e' rimborsabile e puo' essere
utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui e' stato
effettuato ogni singolo investimento.
4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in
parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia
di accertamento, riscossione, e contenzioso, nonche' le sanzioni
previste ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 2.
Procedure di controllo e di
monitoraggio
1. Entro il termine per la presentazione della prima
dichiarazione dei redditi nella quale, ai sensi dell'articolo 1,
e' indicato il credito d'imposta, le imprese inviano al Ministero
delle attivita' produttive una relazione illustrativa dei
programmi degli investimenti nella quale sono individuati i
singoli beni ed interventi che compongono l'investimento, il
relativo costo sostenuto e gli estremi del documento
giustificativo del costo stesso.
2. Il Ministero delle attivita' produttive trasmette
all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche,
l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del
costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui
l'investimento e' stato effettuato.
3. Ai fini del controllo dell'attendibilita' e della
trasparenza dei programmi degli investimenti, il Ministero delle
attivita' produttive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, verifica, sulla base della relazione
illustrativa di cui al comma 1 e, ove necessario, mediante le
ispezioni e i controlli previsti dall'articolo 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
- a) il possesso dei requisiti soggettivi, ivi
compreso quello della lingua italiana e delle minoranze linguistiche a queste
equiparate dalla normativa vigente;
- b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti
richiesti dal comma 2 del citato articolo 8 della citata legge n.
62 del 2001;
- c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali
indicati dalla medesima legge n. 62 del 2001.
4. L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta
non spettante o spettante in misura inferiore, e' comunicato
all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito
d'imposta.
5. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sentiti i
competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive, sono
stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione delle
comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi.
6. Il Ministero delle attivita' produttive provvede, sentita
l'Agenzia delle entrate, al monitoraggio del beneficio in
questione, al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche
finanziario.
A tal fine, trasmette annualmente al Presidente del Consiglio
dei Ministri una dettagliata relazione in cui sono indicati:
- a) lo stato di attuazione finanziaria;
- b) l'efficacia, in termini quantitativi, dell'intervento;
- c) l'eventuale fabbisogno finanziario.
Art. 3.
Revoca totale e parziale dell'agevolazione
1. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi,
destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore,
assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti
sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo
sostenuto per la loro acquisizione, e' revocato.
2. Il credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato e'
versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano
le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli
interessi calcolati al tasso legale.
3. Nel caso in cui le ipotesi del comma 1 si verificano a
partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui i
beni sono acquisiti, il credito d'imposta e' revocato solo per la
parte non ancora maturata. E' fatta salva la possibilita' di
usufruire del residuo credito gia' maturato fino al periodo
d'imposta precedente e non ancora utilizzato.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 6 giugno 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio
2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 141
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Si trascrive il testo del'art. 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove
norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto
1981, n. 416: Vedi.
Note alle premesse
- La legge 7 marzo 2001, n. 62, reca
"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla
legge 5 agosto 1981, n. 416". - Per il testo dell'art. 8 della legge
7 marzo 2001, n. 62, vedi note al titolo.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
si veda le note al titolo.
- Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
si veda le note al titolo.
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che reca: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 2 (Ministeri).
1. I Ministeri sono i seguenti:
- Ministero degli affari esteri;
- Ministero dell'interno;
- Ministero della giustizia;
- Ministero della difesa;
- Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministero delle attivita' produttive;
- Ministero delle comunicazioni;
- Ministero delle politiche agricole e forestali;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche'
per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo,
le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali
indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto
degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle
agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di
indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo
n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza,
i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali
di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri".
- Si trascrive il testo del'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300:
"Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le frazioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione
degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica
dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio
statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli
interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche
di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza
e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali".
- Si trascrive il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore).
1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito
a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto
dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero
delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca; il Ministero della salute;
b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero
dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il Dipartimento per le
politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero
della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il
Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente
la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia
e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente
la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi
del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo'
provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti
dal presente decreto legislativo
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati
ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e della legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione
a decorrere dalla data indicata al comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle
disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata
in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato
per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale
esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con
le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente
decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale
dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero
dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono
sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende
autonome".
- Si trascrive il testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
400: recante: Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
Note art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
si veda le note al titolo.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca "Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni".
Note art. 2:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 7 marzo
2001, n. 62 si veda le note al titolo.
- Si trascrive il testo dell'art.
8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art.
8 (Ispezioni e controlli).
1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente
stabilito i termini e le modalita' dei controlli di propria competenza,
puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi
e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di
attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione
e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa
beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti
nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo.
2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono
individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della
gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita'
ispettive, comprese le cause di incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente
dall'entita' dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di
effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attivita'
di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi
alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla
sede e agli impianti dell'impresa interessata. E' fatto loro divieto di
accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto,
che configuri conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli
interventi nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante
lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.
3. Nei limiti
fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri per le attivita'
di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei fondi
di cui al comma 9 dell'art. 7". - Per il testo del comma 2
dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo.