Speciale interventi in favore della mobilità e della
riqualificazione dei giornalisti.
Legge 7-3-2001 n. 62
Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e
modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 67
Art. 15.
Fondo per la mobilità e la riqualificazione
professionale dei giornalisti.
1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo
per la mobilità e la riqualificazione professionale dei
giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare
interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese
editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a
diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal
rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese
di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di
cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una
anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono
concessi, anche cumulativamente, per:
- a) progetti individuali dei giornalisti che intendano
riqualificare la propria preparazione professionale per
indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei
nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è
contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
- b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di
categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti
dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al
prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della presente
legge. È erogata a ciascun giornalista una
indennità pari a diciotto mensilità del trattamento
tabellare minimo della categoria di appartenenza;
- c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di
categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del
settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti.
L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per
cento del costo certificato del progetto. È erogata
altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove
occasioni di lavoro proposte nell'àmbito del progetto, una
indennità pari a dodici mensilità del trattamento
tabellare minimo della categoria di appartenenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, a
decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, è
autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue (9).
(9) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo
vedi il D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 20.