b) obbligo dei decisori pubblici di citare nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali l’attività di rappresentanza degli interessi svolta nei propri confronti;
c) individuazione nel CNEL del soggetto garante dell’esercizio dell’attività di lobbying;
d) istituzione presso il CNEL di un “Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari” al fine di garantire la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali pubblici;
e) l’iscrizione a tale registro viene subordinata ad alcuni requisiti, tra i quali, si segnala, il rispetto del Codice di deontologia che sarà emanato dal CNEL, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore;
f) previsione di un sistema di sanzioni reputazionali (pubblicazione sui giornali) e pecuniarie (da 2000 a 20000 euro) per lo svolgimento dell’attività di lobbying da parte dei soggetti non iscritti al registro.
g) obbligo per i lobbisti di presentare, ogni anno, al CNEL una relazione sull’attività di rappresentanza di interessi svolta;
h) trasmissione al Parlamento da parte del CNEL di un rapporto annuale sull’attività di verifica svolta;
su proposta del Presidente del Consiglio, Romano Prodi:
- un disegno di legge per la nuova disciplina dell’editoria quotidiana, periodica e libraria, che conferisce al Governo una delega per l’emanazione di un testo unico finalizzato al riordino dell’intera legislazione del settore. In coerenza con i principi costituzionali in materia, la riforma promuove un crescente pluralismo ed un maggiore sostegno all’innovazione, all’occupazione, alla trasparenza delle provvidenze pubbliche; sul testo è stato acquisito il parere della Conferenza unificata;
su proposta del Ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi: