Il decreto-legge anticipa alcuni punti della riforma complessiva per rendere possibili interventi immediati. I punti più significativi del decreto sono i seguenti.
Nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi viene compresa anche la cessione di complessi aziendali oltre alla ristrutturazione economica e finanziaria. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, accorda l’ammissione alla procedura delle imprese in crisi operanti nei servizi pubblici essenziali; nomina il Commissario straordinario (determinandone il compenso e le condizioni dell’incarico – anche in deroga alla normativa vigente); può prescrivere specifiche attività per il raggiungimento dell’obiettivo di risanamento. Il Ministro dello sviluppo economico approva il programma del Commissario, nomina l’istituzione finanziaria indipendente per la stima dei beni aziendali da vendere, autorizza affitti e cessioni dei complessi aziendali, operazioni ammissibili anche prima dell’autorizzazione del programma. Qualora non sia possibile adottare il programma o il Ministro non lo approvi, il Tribunale, sentito il Commissario straordinario, dispone la conversione delle procedura in fallimento. Il Commissario straordinario individua l’acquirente mediante trattativa privata e fissa il prezzo di cessione ad un valore non inferiore a quello di mercato risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, caratterizzata da funzioni di esperto indipendente ed individuata dal MISE. Le operazioni di concentrazione connesse, contestuali o previste nel programma non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della normativa antitrust. Le parti sono tenute alla notifica preventiva di tali operazioni all’Antitrust ed alla assunzione di impegni a tutela dei creditori per evitare aumenti dei prezzi o l’applicazione di gravose condizioni contrattuali per l’utenza. E’ stabilita una salvaguardia di sei mesi in relazione ad autorizzazioni, certificazioni e licenze. Il decreto prevede infine misure destinate alla tutela dei lavoratori e all’indennizzo per i piccoli azionisti o gli obbligazionisti mediante accesso al fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge finanziaria 2006.