Il secondo pilastro, quello dell’equità, è complementare rispetto al primo. Cresci Italia dà spazio alla concorrenzialità e, nuovamente, al merito. L’apertura al mercato, incidendo in modo diretto sulle politiche aziendali delle imprese (quelle di grandi dimensioni, ma anche quelle piccole) è in grado di determinare una sensibile riduzione dei prezzi, con vantaggi evidenti per i consumatori.
A tutela dei consumatori sono previste anche misure che incentivano la trasparenza e la semplificazione. Si tratta, anzitutto, dei nuovi provvedimenti che aboliscono le tariffe professionali. Sono, inoltre, comprese le norme che impongono un regime di trasparenza rafforzato in tema di clausole vessatorie. È, ancora, il caso dei nuovi obblighi in tema di assicurazioni r.c. auto e di vendita di medicinali. È il caso, infine, del nuovo regime per l’esercizio delle class action, cui si potrà ricorrere più agevolmente.
Ancora nell’ottica dell’equità, Cresci Italia include anche misure a sostegno dei soggetti più vulnerabili. Sono esemplificativi in tal senso la riduzione degli oneri di accesso ai piani di rateazione dei debiti tributari e la più ampia tutela per i consumatori a fronte di condotte ingannevoli o aggressive da parte di imprese e soggetti erogatori di servizi.
Sono altresì previste misure di particolare rilievo per il settore energetico: si è avviata una procedura di separazione tra operatori e infrastrutture per creare nuove possibilità di investimento e maggiore concorrenza. Dal punto di vista del consumatore le norme introdotte tendono a contenere l’aumento dei prezzi energetici.
Di seguito, in sintesi, i principali punti del decreto approvato dal Consiglio:
A – NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI
1. Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese – La norma dispone l’abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l’avvio di un’attività economica, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario. Sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina il trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari e di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 59/2010, nonché le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita Autorità indipendente.