4. Contenuto delle carte di servizio – La norma integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. “carte di servizio” ai concessionari, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.
C – SERVIZI PROFESSIONALI
1. Abrogazione tariffe professionali e obblighi del professionista – La disposizione abroga le tariffe delle professioni regolamentate. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. Al cliente è data facoltà di chiedere un preventivo. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
2. Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni – Tra i principi di carattere organizzativo che disciplinano l’autonomia delle università, è introdotta la possibilità di prevedere, nei rispettivi statuti e regolamenti, che lo studente possa svolgere il tirocinio o la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, nel corso dell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Il tirocinio o la pratica sono equiparati a quelli previsti per l’iscrizione agli albi professionali.
3. Estesione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi – La disposizione è finalizzata ad integrare il comma 7 dell’art. 39 del DL n. 201/2011, che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti.