Viene introdotta la possibilità per la Guardia di finanza di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere le proposte all’Agenzia delle entrate per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.
Estensione dell’obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all'uso del contante alla Guardia di finanza
La disposizione prevede l’obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all’Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Partite IVA inattive
L’attuale formulazione prevede la revoca della partita IVA se non si è svolta attività di impresa, arti o professioni o non si sia presentata la dichiarazione annuale per le ultime tre annualità. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al contribuente che può impugnarlo davanti alle Commissioni tributarie.
La norma prevede l’invio in modo automatico, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA ed all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.