3) Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dal corpo elettorale composto dai Consiglieri comunali per abbinamento di lista.
4) Per preservare l’equità di genere tra gli eletti, si prevede la presenza necessaria di candidati di entrambi i sessi in ciascuna lista, nel rispetto del principio di pari opportunità.
Il testo sarà ora esaminato dalla Conferenza unificata alfine della definitiva approvazione da parte del consiglio dei Ministri.
3. LAVORO INTERINALE
Parità di trattamento, più facile accesso all’occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall’impresa in cui si presta il servizio.
Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2008/104/CE, le agenzie di somministrazione italiane cambiano volto.
Il provvedimento, declinato in otto articoli, serve a dotare il nostro mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori. Il decreto, infatti, modificando le disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 (“decreto Biagi”), aggiorna le norme in materia di lavoro interinale.
In particolare, viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell’agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.
Viene regolamentato anche l’orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione. Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall’albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall’agenzia di lavoro siano informati dall’impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.