Queste le novità principali.
1. In precedenza la legge prevedeva l’obbligatorietà dell’accordo tra debitore e creditori. La nuova impostazione introduce un criterio in base al quale anche i creditori che non aderiscono all’accordo possono essere assoggettati agli effetti della procedura in forza di un provvedimento di omologazione adottato dal tribunale.
2. In tal modo anche i creditori privilegiati che non aderiscono all’accordo perdono il diritto di vedersi soddisfatti integralmente e subito. I creditori privilegiati potranno infatti essere vincolati dal provvedimento del tribunale che ritenga che non avrebbero potuto comunque ottenere di più.
3. Viene ridotta dal 70% al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell’accordo tra debitore non consumatore e creditori.
4. Si introduce una procedura dedicata per il consumatore debitore in base alla quale non è previsto l’accordo, ma la predisposizione (a spese del debitore) di un “piano” da parte di un apposito organismo di composizione della crisi che opera in veste di garante della fattibilità del piano di ristrutturazione.
D – TRASFERIMENTI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI PER LA DIFESA
Il processo di integrazione europeo nel campo della difesa ha portato negli ultimi anni a un forte aumento dell’interscambio di materiali, sottosistemi e componenti militari, nonché dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa. Per far fronte a queste esigenza, l’Unione europea nel 2009 ha emanato una direttiva (2009/43/UE) con l’obiettivo di semplificare gli scambi intracomunitari dei prodotti destinati alla difesa e realizzare un’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, destinata a favorire la realizzazione del mercato unico in questo settore.
La direttiva introduce nuove figure di licenza per la vendita di armi o di parti di armi. In particolare le novità sono: