1) Autorizzazione generale di trasferimento, la cui funzione è di consentire ai fornitori di trasferire i materiali d’armamento indicati nella stessa autorizzazione a uno o più destinatari certificati stabiliti nel territorio di altro Stato membro;
2) Autorizzazione globale di trasferimento, concessa su richiesta del singolo fornitore, per una durata di tre anni salvo rinnovo, per il trasferimento di specifici materiali di armamento e categorie di componenti, per quantità e valore indeterminati, a uno o più destinatari certificati stabiliti nel territorio di altri Stati membri;
3) Autorizzazione individuale di trasferimento, residuale rispetto alle precedenti, autorizza il trasferimento di una specifica quantità di materiali d’armamento a uno specifico destinatario, in casi tassativamente indicati.
Il Consiglio dei Ministri, nel dare attuazione alla direttiva, su proposta del Ministro per gli affari europei del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, oltre ai vantaggi elencati introduce le opportune misure di garanzia atte ad evitare abusi (es. triangolazioni che, attraverso il “passaggio” per uno Stato membro, occultino la finale destinazione extracomunitaria della merce).
E – STATUTO DELL’AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI
Il Consiglio ha inoltre approvato, in via preliminare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e finanze e per la pubblica amministrazione e semplificazione, lo schema di statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali.
Si tratta di un importante passo in avanti per l’attuazione del riassetto della governance pubblica in materia di strade ed autostrade di interesse nazionale, avviato con la manovra finanziaria di luglio 2011 (art. 36 del decreto-legge 98/2011).