Oltre a prevedere un dialogo politico ad ampio raggio ed il rafforzamento della cooperazione regionale in seno alle principali organizzazioni internazionali, vengono individuate alcune aree di cooperazione prioritaria:
1) la promozione dello sviluppo economico (politica economica, cooperazione fra imprese, fiscalità, cooperazione doganale, concorrenza, tecnologia e società dell’informazione, politica dei consumatori);
2) lo sviluppo sostenibile (salute, ambiente, affari sociali, cambiamenti climatici, agricoltura);
3) energia e sicurezza energetica;
4) trasporti; turismo; società civile; pubblica amministrazione; istruzione e cultura; giustizia libertà e sicurezza (cooperazione giuridica, migrazione, lotta contro le droghe, contrasto della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio).
Viene così posta la cornice giuridica di un autentico partenariato strategico, nell’ambito del quale affrontare congiuntamente le grandi sfide globali.
A tutela del corretto funzionamento dell’Accordo, è stato previsto un Comitato misto, composto da rappresentanti del Consiglio e della Commissione europea e della Repubblica di Corea, che si riunirà una volta l’anno alternativamente a Bruxelles e a Seoul, incaricato inoltre di definire le priorità d’azione da perseguire nell’ambito dell’intesa e di garantire uno sviluppo armonioso delle relazioni complessive tra le parti.
B. DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETÀ QUOTATE
La direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ha introdotto importanti novità in tema di funzionamento dell’assemblea con l’obiettivo di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare, l’esercizio del voto (anche transfrontaliero).
La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 27 del gennaio 2010. Il decreto legislativo ha, in realtà, una portata più ampia della direttiva. In base alle indicazioni della legge delega, infatti, conteneva una rivisitazione completa della normativa in materia di gestione accentrata e dematerializzazione e della disciplina della sollecitazione di deleghe di voto, nonché alcuni adeguamenti in materia di disciplina dell’assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso. Il decreto conteneva anche la previsione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, tramite gli intermediari.