4. Decreto legislativo di attuazione della normativa comunitaria in materia di attrezzature a pressione trasportabili. Il decreto, proposto dai Ministri per gli affari europei e infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, dell’Interno, della Giustizia, dell’Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico, ha come obiettivo principale l’accrescimento della sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, adeguandole al progresso tecnico.
In particolare, le disposizioni introdotte dal decreto intervengono in tema di trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e per vie navigabili interne.
5. Decreto legislativo che recepisce le norme comunitarie in materia di formazione e mantenimento del capitale sociale, di fusioni di società per azioni, di scissioni di società per azioni, e in materia di fusioni transfrontaliere di società per azioni, al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione, domestiche e transfrontaliere.
G – LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri ha poi esaminato sei leggi regionali su proposta del Ministro per gli affari regionali, Piero Gnudi.
Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale:
1) legge Regione Calabria n. 7 del 10 febbraio 2012 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” in quanto alcune disposizioni, modificando la precedente legge sul c.d. “piano casa” della Regione Calabria, introducono previsioni che risultano in contrasto con i regolamenti statali che disciplinano la distanza tra gli edifici, la distanza degli edifici dal nastro stradale ed ulteriori prescrizioni tecniche, tra cui alcune volte a prevenire i rischi sismici. Altra disposizione della stessa legge è stata impugnata in quanto consente la sanatoria degli abusi edilizi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico;