1. elezione contestuale del Consiglio provinciale e del suo Presidente;
2. elettorato passivo riservato ai Sindaci e consiglieri in carica al momento dells presentazione delle liste e della proclamazione;
3. ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Provincia è collegata a una lista di candidati al Consiglio provinciale;
4. i votanti possono esprimere fino a due preferenze: se decidono di esprimere la seconda preferenza, una delle due deve riguardare un candidato del Comune capoluogo o di sesso diverso da quello a cui è destinata la prima preferenza;
5. è proclamato Presidente della Provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si prevede il ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano d’età.
6. Le cariche di Presidente e Consigliere provinciale sono compatibili con quelle di Sindaco e Consigliere comunale. È però vietato il cumulo degli emolumenti.
B – COORDINAMENTO LEGISLATIVO, REGOLAMENTARE E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI ALCUNI ORGANISMI D’INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI
Nell’ordinamento italiano la disciplina comunitaria in tema di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari è contenuta nel Testo unico sulla finanza e nei regolamenti di Banca d’Italia e Consob.
L’approvazione del decreto legislativo che attua la direttiva europea sul coordinamento della normativa in tema di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, proposta dai Ministri degli Affari europei e dell’economia e finanze, in concerto con i Ministri degli Affari esteri, della Giustizia e dello Sviluppo economico, mira a realizzare 3 obiettivi:
1. Il miglioramento delle condizioni di concorrenza tra gli organismi d’investimento collettivo, garantendo così una tutela più efficace dei detentori delle quote e degli investitori. Attraverso le cd. “informazioni chiave” che gli organismi di investimento dovranno dare agli investitori, questi ultimi avranno la possibilità di conoscere la natura e i rischi dei prodotti di investimento, garantendosi così la possibilità di operazioni più sicure.