2. L’introduzione di un’autorizzazione uniforme per tutti gli organismi di investimento collettivo. Grazie al cd. “passaporto europeo”, ciascun organismo, ottenuta l’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine, avrà possibilità di operare in tutti gli Stati membri, aprendo apposite succursali.
3. Il riconoscimento di fusioni transfrontaliere tra tutti gli organismi di investimento collettivo. Per semplificare le fusioni gli Stati membri potranno ricorrere alle tecniche di fusione già previste nei rispettivi ordinamenti.
C – AVVIO, ESERCIZIO E VIGILANZA PRUDENZIALE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sull’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica. Il decreto legislativo introduce alcune modifiche al Testo Unico bancario e tra queste, in particolare:
1. una più ampia definizione di “prestazione di servizi di pagamento”. La nuova definizione è volta a favorire l’innovazione tecnologica, poiché consente di includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica attualmente disponibili sul mercato, ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro.
2. individua i soggetti ai quali è riservata l’emissione di moneta elettronica. Si tratta della Banca centrale europea, delle banche centrali comunitarie, di Poste italiane, dello Stato italiano e degli altri Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.
3. Introduce nuove forme di tutela del consumatore (es. forme di rimborso della moneta versata o forme di tutela delle somme del cliente su cui non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di moneta elettronica)