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Consiglio dei Ministri n. 23 del 13/04/2012

2. Si innova rispetto al regime attuale, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini di protezione civile, possa esercitare in proprio le funzioni di promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni statali e locali e di ogni altra istituzione pubblica e privata sul territorio, ovvero che egli possa delegare tali funzioni al solo Ministro dell’Interno.

3. Sono meglio chiarite le tipologie di rischio, che vengono distinte in tre categorie: a) le calamità che possono essere affrontate mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni in via ordinaria; b) quelle che per la loro natura, intensità ed estensione comportano l’intervento coordinato di più soggetti competenti in via ordinaria; c) infine, quelle che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

4. Al verificarsi o nell’imminenza dell’evento calamitoso, il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente, o del Ministro dell’interno se delegato, previa intesa con la Regione interessata, delibera lo stato di emergenza, determinandone contemporaneamente la durata e l’estensione territoriale e indicando contestualmente l’Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi successivi. La durata dello stato di emergenza è di regola 60 giorni (prorogabile di altri 40 con delibera del Consiglio dei Ministri).

5. Sono così individuate e distinte, sin dal primo momento, la fase del soccorso, di competenza della protezione civile e della durata massima di 60 (più 40) giorni, da quella del superamento dell’emergenza, affidata all’Amministrazione competente in via ordinaria.

6. Durante la fase dell’emergenza il potere di ordinanza è esercitato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, se a ciò delegato dal Presidente o dal Ministro. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa della Regione interessata. Tali ordinanze possono disporre esclusivamente in ordine all’organizzazione degli interventi di urgente soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, nonché di quelli provvisionali indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili.

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