2. Si pongono fin da subito (contributi erogati nel 2013) alcuni limiti ai costi ammissibili per calcolare l’importo del contributo statale. I costi ammessi sono solo quelli fondamentali di produzione e quelli relativi ai livelli effettivi di vendita. Il contributo “variabile” viene calcolato esclusivamente sulle copie vendute. Si escludono dal computo le copie diffuse in blocco e tramite “strillonaggio”.
Inoltre, non sono più ammessi al calcolo del contributo le spese per materiali di consumo e promozionali e, in particolare, consulenze e “service”. Saranno rimborsati nella misura del 50% i costi relativi a giornalisti, personale, stampa, distribuzione.
3. Per accedere al contributo l’impresa deve risultare in regola con gli adempimenti tributari verso lo Stato.
4. I criteri per il calcolo dei contributi sono applicati anche ai giornali organi di partito e assimilati.
Per garantire l’adeguamento alle nuove esigenze del mercato dell’editoria, il decreto prevede inoltre che le imprese che hanno già ricevuto i contributi possano passare alla pubblicazione digitale, anche in via non esclusiva.
Le imprese editrici che diffondono esclusivamente on line possono usufruire di un sostegno di durata biennale, a condizione che rispettino effettivamente la propria periodicità e siano accessibili (in digitale) anche a titolo oneroso. Il contributo consiste nella copertura del 70% dei costi e nella corresponsione di 0.10 euro per ciascuna copia venduta in abbonamento.
È inoltre previsto un credito d’imposta di cui beneficeranno i punti di vendita che aderiranno ad una rete informatica che consentirà, tra l’altro, una maggiore efficienza delle imprese editoriali, attraverso la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il coordinamento degli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale, anche per una maggiore razionalizzazione della spesa complessiva.