3. La creazione di una base giuridica per lo scambio di informazioni sui rimborsi fiscali tra funzionari degli Stati membri.
4. La predisposizione di un modulo standard di notifica (UNF). Il nuovo modulo accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro a un altro e contiene tutte le informazioni sui documenti da notificare al destinatario, al fine di facilitare la riscossione dei crediti di altro Stato membro.
- Il secondo schema di decreto legislativo, proposto dai Ministri degli affari europei, delle politiche agricole e dell’ambiente recepisce le norme europee in tema di utilizzo sostenibile dei pesticidi a tutela della salute umana e dell’ambiente. Il decreto ha il fine di recepire nell’ordinamento interno la normativa comunitaria che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
L’obiettivo è quello di promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, incentivando l’utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di queste sostanze, e di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente derivanti dall’utilizzo di prodotti impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate sia in ambito agricolo che extragricolo.
Viene quindi introdotta una specifica disciplina sull’uso di tali prodotti, che va ad integrare una serie di misure già attuate nel nostro Paese.
- Il terzo schema di decreto legislativo, proposto dai Ministri degli affari europei e delle infrastrutture e trasporti, dà attuazione alla normativa comunitaria contenente varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.
Con il provvedimento vengono introdotte varianti d’ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima, che non ampliano la portata della normativa comunitaria originaria ma si limitano ad aggiornarla all’evolversi degli strumenti internazionali. Il decreto contiene disposizioni e norme di sicurezza per le navi passeggeri, consistenti, essenzialmente, nell’individuazione delle certificazioni necessarie per la navigazione, nella specificazione dei requisiti tecnici delle navi, nonché nell’indicazione delle modalità con le quali devono essere effettuate le visite ispettive.