(3) Approvazione Disegno di Legge di Ratifica del Secondo Protocollo aggiuntivo di modifica della Convenzione tra l’Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode e l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi.
Obiettivo del Protocollo di modifica è quello di disciplinare in maniera più equilibrata e non discriminatoria i rapporti economico-fiscali tra l’Italia e il Belgio, mediante la modifica dell’articolo 19, paragrafo 1. b) della Convenzione concernente le remunerazioni pagate a fronte di servizi resi allo Stato, ad una sua suddivisione o ad ente locale (c.d. “funzioni pubbliche”).
Il Protocollo aggiuntivo produrrà un significativo effetto positivo per i numerosi cittadini italiani che prestano la propria attività in Belgio, compresi coloro che sono impiegati presso le rappresentanze diplomatiche dello Stato italiano e le rappresentanze permanenti UE e NATO.
In sostanza, il personale di cittadinanza italiana che risiede permanentemente in Belgio, verrà tassato esclusivamente in Italia, non trovandosi dunque in una posizione discriminatoria rispetto ai residenti belgi di cittadinanza belga.
(4) Approvazione Disegno di Legge di Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
La Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è stata adottata per consensus il 2 dicembre 2004 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 53/83 e aperta alla firma il 17 gennaio 2005. Il trattato è stato adottato dopo venticinque anni di lavori svolti dapprima dalla Commissione di diritto internazionale (che nel 1977 ha iscritto l’argomento nella sua agenda), quindi da un Comitato ad hoc istituito dall’Assemblea generale nel 2000.
A differenza della Convenzione europea del 1972, che muove dai casi nei quali uno Stato straniero non può invocare l’immunità per giungere all’enunciazione dell’immunità quale regola residuale, la Convenzione di New York enuncia l’immunità quale regola generale. Per questo motivo, uno Stato è tenuto a dare immediato effetto alle immunità, astenendosi dall’esercitare la giurisdizione in un procedimento pendente davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e dovendo assicurare che i suoi tribunali accertino d’ufficio che l’immunità dell’altro Stato sia rispettata.