E’ stato altresì approvato in via definitiva, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, un ulteriore schema di regolamento che prevede l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di utilizzo del veicolo per periodi superiori a 30 giorni da parte di soggetti diversi dai proprietari, rendendo così maggiormente efficace l’applicazione delle sanzioni a carico dei soggetti che sono in concreto i veri responsabili delle infrazioni.
Ulteriori disposizioni riguardano l’abolizione della cosiddetta targa ripetitrice per i rimorchi, che d’ora in poi saranno soggetti alla targatura ordinaria prevista per tutti gli altri veicoli.
H. LEGGI REGIONALI
Il Consiglio ha esaminato 12 leggi regionali su proposta del Ministro per gli affari regionali, Piero Gnudi.
Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale:
- della legge Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)” in quanto contenente una serie di disposizioni che nel disciplinare la valutazione di impatto ambientale contrastano con la normativa comunitaria e statale;
- della legge Regione Veneto n. 13 del 06 aprile 2012 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012” in quanto contenente una disposizione che nel disciplinare la valutazione ambientale strategica contrasta con la normativa statale.
Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, deliberato la rinuncia parziale all’impugnativa delle seguenti leggi regionali:
- legge regionale Liguria n. 23 del 12 agosto 2011, recante “Modifica la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 contenente il “Testo unico in materia di commercio”, impugnata dinanzi la Corte Costituzionale dal Consiglio dei Ministri con delibera del 13 ottobre 2011. La rinuncia parziale all’impugnativa è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in quanto due delle disposizioni impugnate della legge regione Liguria n. 23/2011 sono state successivamente modificate dalla stessa Regione Liguria superando così i profili di illegittimità costituzionale precedentemente rilevati.