- della legge Regione Lazio n. 1 del 28 marzo 2012 “Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche” in quanto contenente disposizioni che, istituendo un marchio regionale collettivo di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ostacolano la libera circolazione delle merci.
- della legge Regione Liguria n. 10 del 05 aprile 2012 “Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico” in quanto contenente disposizioni in materia autorizzazione all’installazione di alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili che contrastano con la normativa statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
- della legge Regione Liguria n. 9 del 5 aprile 2012 “Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” in quanto alcune disposizioni violano la normativa statale in materia di governo del territorio.
Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, deliberato la rinuncia all’impugnativa delle seguenti leggi regionali: