E. LEGGI REGIONALI
Il Consiglio ha poi esaminato una serie di leggi regionali e delle province autonome su proposta del Ministro per gli affari regionali. Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale:
- della legge Regione Toscana n. 29 del 18 giugno 2012 recante “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale” in quanto contiene disposizioni in contrasto con le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (c.d. Testo Unico sull’edilizia) in materia di autorizzazioni edilizie in zone sismiche e, pertanto, invade la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile;
- della legge Regione Abruzzo n. 28 del 19 giugno 2012 recante “Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)” in quanto contiene disposizioni in materia di localizzazione e realizzazione di gasdotti ed altri impianti energetici in zone sismiche che violano i principi statali di coordinamento tra l’istituzione regionale e quella statale nella materia, a legislazione concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica;
- della legge Regione Sardegna n. 13 del 26 giugno 2012 recante “Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine” in quanto prevede un inquadramento riservato, nei ruoli regionali, di personale che non è stato selezionato all’esito di una procedura concorsuale. La stessa disposizione, inoltre, non prevede il rispetto dei limiti assunzionali previsti per tutte le amministrazioni pubbliche dal decreto legge n.78/2010. Altre disposizioni prevedono la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato già in essere e, pertanto, violano, da un lato, l’art. 36 del decreto legislativo n.165/2001 che consente di utilizzare tali tipologie contrattuali solo per esigenze temporanee ed eccezionali e dall’altro, l’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 che consente la conclusione delle suddette tipologie contrattuali entro precisi limiti di spesa di cui la regione non tiene conto.