Inoltre, su proposta del Ministro per gli affari europei, e dei Ministri dell’interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, il Consiglio ha approvato in via definitiva, dopo aver recepito le osservazioni delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento che integra il recepimento della normativa comunitaria sui prodotti pirotecnici (Cfr. comunicato stampa n. 36 del 26 giugno 2012) .
D. LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato nove leggi delle regioni e delle province autonome, su proposta del Ministro per gli affari regionali. Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale:
- della legge della Regione Veneto n. 25 del 6 luglio 2012, recante “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, in quanto alcune norme, disponendo che alcuni tipi di appostamenti destinati all’attività venatoria possano essere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e realizzati anche in assenza di titolo, contrastano sia con le norme del Codice di beni culturali, sia con le disposizioni statali in materia di governo del territorio;
- della legge della Regione Basilicata n. 12 del 13 luglio 2012, recante ”Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero”, in quanto varie disposizioni, volte a favorire la commercializzazione dei prodotti regionali, sono suscettibili, per un verso, di ostacolare gli scambi intracomunitari, ponendosi in contrasto con le disposizioni del TFUE, e, per altro verso, di falsare la concorrenza, risultando discriminatorie nel privilegiare alcuni prodotti solo in base alla loro provenienza territoriale.
Per le altre leggi regionali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa. Si tratta delle seguenti leggi: