- della Legge Regione Abruzzo n. 43 del 10/08/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo)” in quanto contiene alcune disposizioni prive di copertura finanziaria e, pertanto, violano l’art. 81, quarto comma, della Costituzione;
- della legge Regione Abruzzo n. 44 del 10/08/2012 ”Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale” in quanto contiene alcune disposizioni che contrastano i principi statali in materia di tutela della salute e, pertanto, violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
- della Legge Regione Valle d’Aosta n. 23 del 31/07/2012 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche” in quanto contiene alcune disposizioni che violano i principi statali in materia di governo del territorio e protezione civile e, pertanto, viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Per altre leggi regionali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa. Si tratta delle seguenti leggi:
1) Legge Regione Valle Aosta n. 21 del 18/07/2012 “Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).
2) Legge Regione Valle Aosta n. 22 del 18/07/2012 “Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8”.
3) Legge Regione Lazio n. 13 del 24/08/2012 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche".