La struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall’OCSE, con particolare riferimento allo scambio di informazioni fiscali ed al superamento del segreto bancario.
2) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale.
L’accordo italo-turco di sicurezza sociale intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale. In particolare verranno rafforzati gli aspetti amministrativi per migliorare la tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi, semplificando le procedure per l’esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese.
C. CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Il Consiglio ha approvato in via preliminare, su proposta della Presidenza del Consiglio e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un provvedimento che introduce alcune modificazioni al procedimento per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei Comuni presso i quali questi uffici hanno sede.
Il meccanismo attuale di rimborso delle spese (disciplinato dalla legge n. 392 del 1941 e dal DPR n. 187 del 1998) prevede l’erogazione di un anticipo all’inizio di ogni esercizio finanziario, pari al 70% del contributo erogato nell’anno precedente, e un successivo saldo a consuntivo, entro il 30 settembre di ogni anno. Il nuovo intervento rende la spesa più facilmente controllabile da parte dell’amministrazione della giustizia e incentiva prassi virtuose di gestione dei flussi finanziari attraverso la destinazione dei risparmi ottenuti in favore degli enti locali interessati.
D. MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO DALLE PA
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il Consiglio ha approvato un provvedimento che riguarda le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 31 maggio (disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della legge 196 del 2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) ha disposto che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e in termini di contabilità economico-patrimoniale e da conti economico-patrimoniali. Tale piano deve essere redatto dalle PA – ad eccezione dei Ministeri e degli enti territoriali – secondo comuni criteri di contabilizzazione indicati dal provvedimento.