3) l’inefficacia delle cause di ineleggibilità per in Sindaci e i Presidenti delle province previste dal Testo Unico per le elezioni della Camera dei Deputati se rassegnano le dimissioni nei 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere;
4) la possibilità per alcune categorie di elettori di votare per corrispondenza all’estero per la circoscrizione della Camera e del Senato in cui è compreso il comune di Roma Capitale. Si tratta di:
- appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
- dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, e loro familiari conviventi, che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora sussista una di queste tre circostanze: la permanenza all’estero sia compresa tra i 3 e i 12 mesi, oppure non siano tenuti a iscriversi all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, oppure non siano iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero;
- professori e ricercatori universitari titolari di incarichi e contratti (e loro familiari conviventi) che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva dai 3 ai 12 mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno 3 mesi e non sono iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero.
Il decreto disciplina anche le modalità di ammissione ai seggi degli osservatori OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). Gli osservatori internazionali sono accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell’interno l’elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.