In particolare, sono previste disposizioni di riduzione degli organici complessivi del personale militare dirigente (generali e colonnelli, e gradi corrispondenti), degli organici di ciascuno dei ruoli degli ufficiali e del numero delle promozioni annuali ai gradi in cui l’avanzamento avviene a scelta. Previste anche disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dell’organico complessivo entro il 1° gennaio 2016 (Cfr. comunicato stampa n. 48 del 04 ottobre 2012).
Il provvedimento garantirà un risparmio di spesa di circa 12 milioni di Euro, a partire dagli anni 2015 e 2016.
Contestualmente è stato firmato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina la predetta riduzione a 170mila unità delle dotazioni organiche dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.
C. MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti, il Consiglio ha approvato 2 regolamenti che modificano il Codice della strada:
- il primo regolamento interviene sulla parte relativa ai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale e di sagoma e masse limiti delle macchine agricole, nonché in materia di attrezzature delle macchine agricole.
Il regolamento, frutto del lavoro di un tavolo tecnico per la semplificazione presso il Dipartimento per la funzione pubblica, adegua il Codice della strada alle novità in tema di sicurezza stradale introdotte nel 2010 (Cfr. legge n. 120 del 2010) in materia di pneumatici invernali, scorta di veicoli eccezionali, durata dell’autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali, rilascio dell’autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
- il secondo regolamento, approvato in via preliminare, riguarda le Commissioni mediche locali. Si semplificano le procedure per la costituzione delle Commissioni, la nomina dei presidenti e l’attribuzione dei poteri alle regioni e province autonome dei poteri in materia di sanità. Il regolamento stabilisce anche che sia l’ente territoriale a stabilire il numero delle Commissioni sulla base della domanda e in base a criteri di efficienza del servizio. Il regolamento verrà sottoposto all’esame del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato-Regioni.