8. si stabilisce la durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).
9. si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
10. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
11. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA.
B. COLLOCAMENTO FUORI RUOLO MAGISTRATI, AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO
Il secondo provvedimento sempre in attuazione di delega prevista nella legge anti-corruzione (n. 190 del 2012) individua ulteriori incarichi, apicali e semi-apicali, presso istituzioni, organi ed enti pubblici, che comportano l’obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
C. SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI FUNZIONARI PUBBLICI
Il Consiglio ha approvato in via preliminare, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, due regolamenti che attuano la legge n. 135 del 2012 (spending review – confronta comunicato stampa n. 38 del 05 luglio 2012). Entrambi i regolamenti saranno trasmessi al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari per l’acquisizione dei rispettivi pareri.