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Consiglio dei Ministri n. 66 del 22/01/2012

Il Piano stabilisce il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di amministrazione, il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni, il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e da assegnare all’albo dei segretari comunali.

4. Il reclutamento dei funzionari delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avverrà per metà dei posti con il sistema unico di reclutamento.

5. Le amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale, da trasmettere al Comitato che provvede a redigere il “Programma triennale delle attività di formazione dei dipendenti pubblici”, secondo il criterio della programmazione a scorrimento entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il secondo regolamento contiene le disposizioni per il corso-concorso per funzionari e dirigenti pubblici. Il sistema di reclutamento e formazione di dirigenti e funzionari viene ridefinito in base a quattro obiettivi: concentrare, snellire e rendere più economiche le procedure concorsuali; garantire l’eccellenza dell’attività formativa generale; strutturare i corsi di formazione in modo da assicurare il più elevato livello di specializzazione professionale degli allievi; subordinare l’assunzione degli allievi al superamento di prove valutative che assicurino l’effettiva selezione dei più meritevoli.

Per i funzionari le novità riguardano i requisiti minimi di accesso al corso-concorso (laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea per i candidati non dipendenti pubblici e laurea triennale per i dipendenti pubblici); le modalità di svolgimento (durata complessiva di 9 mesi di cui i primi sei di formazione generale presso la Scuola nazionale di amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico e i successivi tre mesi di formazione specialistica svolta presso le amministrazioni di destinazione degli allievi, utilizzando anche le strutture delle Scuole di riferimento); il trattamento economico degli allievi.

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