G. LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato ventinove leggi regionali e delle province autonome su proposta del Ministro per gli Affari Regionali. Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi:
1) Legge Regione Toscana n. 69 del 3/12/2012 “Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012”, in quanto contiene disposizioni che contrastano con i principi statali in materia di disciplina delle professioni, di tutela della salute ed in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e, pertanto, violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
2) Legge Regione Bolzano n. 21 del 5/12/2012 “Disciplina delle professioni turistiche” in quanto contiene disposizioni in materia di professioni che contrastano con i principi statali in materia di tutela della concorrenza e del principio del libero accesso all’esercizio delle professioni e, pertanto, violano, l’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
Per le seguenti leggi ha proposto la rinuncia totale all’impugnativa:
1) Legge della Regione Calabria n. 54 del 6.11.2012 recante "Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo".
2) Legge della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 7 maggio 2012 “Disciplina dell’attività di acconciatore.”
La rinuncia totale all’impugnativa è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri a seguito dell’avvenuta abrogazione e riforma di norme regionali precedentemente impugnate.
Per le seguenti leggi, inoltre, si è decisa la non impugnativa:
1) Legge Regione Basilicata n. 25 del 3/12/2012 "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio), alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali), alla legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 (Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione), in attuazione dell'art. 5 comma 9 del decreto legge 13.05.2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".