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DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995.

Consiglio dei Ministri: 28/08/2008
Proponenti: Esteri

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995.

Art. 2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con l’articolo 17 della Convenzione di Basilea.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

La Relazione illustrativa

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