Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con l’articolo 17 della Convenzione di Basilea.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
La Relazione illustrativa