Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.
Considerato che il territorio della provincia di l'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,40 circa da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;
Considerato che tali fenomeni hanno provocato crolli diffusi in numerosi comuni della provincia predetta ed in altri della regione Abruzzo, causando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di molti immobili e che l'estensione del terremoto è stata tale da determinare un elevato numero di sfollati;
Rilevato altresì che a causa del terremoto è messa in pericolo anche la sicurezza dei beni pubblici e privati e sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo d'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nonché per assicurare la funzionalità della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale al fine di favorire l'arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;