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DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore dell'Unione europea, dei Quartieri Generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonchè dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della UE relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione europea di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

Consiglio dei Ministri: 09/04/2009
Proponenti: Esteri

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato maggiore dell’Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell’Unione europea nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell’Unione europea per essere impiegati in tale ambito ( SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;

b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell’ambito di una operazione dell’Unione europea di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

Art. 2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall’articolo 19 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, paragrafo a) e dall’articolo 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3

(Procedure relative all’esercizio della giurisdizione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuate le autorità competenti e definite le procedure e le modalità per l’attuazione degli articoli 8, commi 3 e 5, e 17, comma 6, dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei ministri n.45 del 9/04/2009
 

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