Titolo I
Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1
Principi ispiratori della riforma
1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princípi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato: “Ministero”.
3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi, nonché ai risultati conseguiti.
Articolo 2
Organi e articolazione interna delle università
1. Sono organi delle università statali:
a) il rettore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il senato accademico;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il nucleo di valutazione.
2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: