ART. 1
(Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, di seguito denominata: “Convenzione”.
ART. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n.782/2003 relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
ART. 3
(Autorità responsabile alle ispezioni ed al rilascio dei certificati)
1. Le Autorità responsabili per l’espletamento dei compiti di ispezione e controllo, previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, sono i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti, che provvedono attraverso organismi di classifica riconosciuti dall’Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.
ART. 4
(Violazioni alle disposizioni contenute nella Convenzione)
1. Il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi in violazione dell’articolo 4 della Convenzione e dell’allegato 1 della medesima, nonché dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n.782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da euro1500 a euro 15000.
2. La medesima sanzione si applica al proprietario e all’armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 sia avvenuta con il loro concorso;
3. Per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1083 del codice della navigazione.