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DISEGNO DI LEGGE: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, fatta a Londra il 5 ottobre 2001 e sua esecuzione.

Consiglio dei Ministri: 25/11/2011
Proponenti: Esteri

ART. 1

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, di seguito denominata: “Convenzione”.

ART. 2

(Ordine di esecuzione)

1. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n.782/2003 relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3

(Autorità responsabile alle ispezioni ed al rilascio dei certificati)

1. Le Autorità responsabili per l’espletamento dei compiti di ispezione e controllo, previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, sono i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti, che provvedono attraverso organismi di classifica riconosciuti dall’Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.

ART. 4

(Violazioni alle disposizioni contenute nella Convenzione)

1. Il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi in violazione dell’articolo 4 della Convenzione e dell’allegato 1 della medesima, nonché dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n.782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da euro1500 a euro 15000.

2. La medesima sanzione si applica al proprietario e all’armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 sia avvenuta con il loro concorso;

3. Per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1083 del codice della navigazione.

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Tipo Argomento
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