4. Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1 è inibito l’attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla pena inflitta.
5. Alle visite e alle ispezioni delle navi previste dall’articolo 11 della Convenzione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1186 del codice della navigazione.
6. Si applica altresì l’articolo 1193 del codice della navigazione nell’ipotesi di rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all’allegato 4 della Convenzione.
ART. 5
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 7.740,00 annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito della missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” e, comunque, del programma “Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino” dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.