all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle
politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero;
o) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle
regioni di rilievo internazionale e comunitario;
p) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi
organismi, in materia di autonomie regionali;
q) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
r) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia
ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della
Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la
montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai
sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche'
proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la
montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; problemi
concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche
normative, dirette anche agli interventi di cui all'articolo 2, comma
41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
s) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato
e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di
accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131;
t) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione
delle modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e dei
servizi e relative iniziative legislative, nonche', d'intesa con i
Ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON "Governane e
azioni di sistema" relative alla cooperazione interistituzionale ed