della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere
esercitate anche per il tramite, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Carlo Malinconico
Castriota Scanderbeg.
Art. 3
Turismo
1. Al dott. Piero Gnudi sono delegate in materia di turismo, in
particolare, le funzioni strumentali al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) coordinamento, nel rispetto del principio di leale
collaborazione con i diversi livelli territoriali di governo, della
politica nazionale in materia di turismo volta allo sviluppo
economico e produttivo del settore in Italia e all'estero; alla
promozione e comunicazione dell'immagine dell'Italia; alla promozione
degli investimenti, sia in Italia che all'estero per la promozione
del turismo e all'attrazione di capitali per investimenti nel
settore;
b) proposta e predisposizione, anche di concerto con i Ministri
competenti nei diversi settori, di testi normativi volti alla
disciplina del turismo, con particolare riferimento alle professioni
turistiche, alla semplificazione delle procedure, alla
programmazione, progettazione e realizzazione di progetti di
rilevanza strategica;
c) sviluppo e promozione delle attivita' volte alla
internazionalizzazione delle imprese turistiche italiane ed alla
realizzazione di grandi progetti infrastrutturali di interesse
turistico nazionale; promozione e sostegno del marchio Italia nel
mondo;
d) cooperazione istituzionale per la determinazione di un