indirizzo politico unitario mediante la fissazione, ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, di norme e principi generali per la
disciplina del turismo, nonche' mediante la individuazione dei
«livelli essenziali delle prestazioni» relativi ai diritti degli
utenti nel settore turistico;
e) coordinamento delle attivita' volte alla definizione di
standard minimi qualitativi e sistema di rating, nonche' di
misurazione e valutazione della qualita' del servizio turistico anche
con riferimento all'Unione europea;
f) sviluppo di politiche organiche, d'intesa con gli enti
competenti e con le associazioni delle imprese di settore, con
particolare riferimento alle reti, ai distretti turistici, ai
circuiti nazionali di eccellenza, ai percorsi, ai prodotti e agli
itinerari tematici omogenei volti a valorizzare il territorio, la
cultura, le produzioni tipiche e le tradizioni popolari;
g) sostegno ad iniziative delle regioni, delle autonomie locali e
degli altri enti istituzionalmente competenti, volte allo sviluppo e
alla promozione del turismo sul territorio, anche attraverso progetti
strategici nazionali di interesse turistico coinvolgenti vaste aree
geografiche omogenee, al fine di una maggiore coesione economica e
sociale delle politiche di settore;
h) definizione ed attuazione di piani di sviluppo, progetti e
programmi, anche cofinanziati dall'Unione europea;
i) valorizzazione di beni demaniali di interesse turistico;
cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione del
patrimonio di interesse turistico delle IPAB, ASP; valorizzazione, di
concerto con i Ministri competenti, del patrimonio d'interesse
turistico-religioso appartenente al Fondo edifici per il culto;
j) definizione, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,