sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Ministro rappresenta ed attua gli indirizzi del Governo
italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi
competenza in materia di coesione territoriale e nelle altre materie
comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai
fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.
Art. 4
1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro e'
altresi' delegato:
a) a provvedere ad intese e concerti di competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni;
b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per
l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega;
c) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio,
commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi
operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Roma, 13 dicembre 2011
Il Presidente: Monti