l) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi
parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di
carattere regolamentare relative al ruolo ed alle prerogative del
Governo in Parlamento;
m) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante
e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;
n) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la
trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi,
assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e
con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;
o) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle
Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina
governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre
al parere parlamentare;
p) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il
Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Il Ministro esercita altresi' le funzioni attribuitegli dal capo
III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.
3. Il Ministro per le finalita' di cui al presente articolo si
avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.
Art. 2
1. Il Ministro professor Dino Piero Giarda e' inoltre delegato, a
decorrere dal 17 novembre 2011, ad esercitare le funzioni di impulso,
coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonche' ogni
altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in
relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di
Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti
le seguenti aree di attivita':