relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli
Ministri, il Ministro e' delegato:
a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a
garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue
componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' ad
assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in
ogni ambito;
b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di
sostegno alla famiglia;
c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di
politiche della famiglia;
d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di
regime giuridico delle relazioni familiari;
e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare
la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno
della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di
sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche
con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1250, 1254
e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) a promuovere e coordinare, d'intesa con il Ministro delegato alle
pari opportunita' la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di
cura della famiglia;
g) a promuovere e a coordinare le attivita' in materia di consultori
familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del
Ministro della salute.
Articolo 3.
Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di
coordinamento nella materia delle adozioni dei minori italiani e
stranieri, nonche' quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei