successive modificazioni.
Articolo 7
Il Ministro esercita le funzioni in materia di Servizio civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
Articolo 8
Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il
Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del
potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi
internazionali e dell'Unione Europea aventi competenza nelle materie
oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e
dell'attuazione della normativa europea.
Articolo 9
Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro e' altresi'
delegato:
a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio,
commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi
operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche
normative, di altre amministrazioni;
c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per
l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.